01.02.2021
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, dai loro membri nell’esercizio delle funzioni aziendali.
Gli Enti risultano punibili per illeciti commessi da:
- persone che rivestono ruoli di rappresentanza, gestione e amministrazione
- entità organizzative autonome
- persone soggette alla direzione e vigilanza, come i dipendenti
Il Modello di Organizzazione e Gestione dei rischi ex D. Lgs. 231/2001 è un modello organizzativo che un’impresa può volontariamente adottare per indirizzare i comportamenti dei suoi membri al rispetto delle norme al fine di prevenire i reati e la responsabilità penale ad essi conseguenti.
Tra i reati più significativi compresi nel Decreto vi sono quelli ai danni:
- dell’ambiente
- dei lavoratori
- della pubblica amministrazione
- reati societari
Si tratta in sostanza di un atto interno che traccia le “regole di condotta” aziendali e, di conseguenza, le responsabilità che derivano dall’inadempimento a tali regole. Infatti, l’azienda non è passibile di condanna nella sola ipotesi in cui provi:
- di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l’aggiornamento di tale Modello 231;
- Che il reato è stato commesso da una persona fisica eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- Che non c’è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo incaricato.