13.01.2021
La legge di bilancio 2021 concede 5 anni alle imprese per riportare il capitale sociale entro la soglia legale
Le perdite rilevate nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non richiederanno interventi immediati da parte dei soci, ma si potrà attendere l’approvazione del bilancio del quinto esercizio.
La finanziaria 2021 interviene sull’articolo 6 del decreto Liquidità 23/2020, estendendo il termine entro cui i soci delle società di capitali sono obbligati ad assumere le decisioni sulle eventuali perdite.
La sospensione temporanea degli obblighi di ricapitalizzazione, infatti, si presentava in termini troppo stringenti. Ipotizzare che le società in forte perdite nel 2020 fossero in grado, già dal 1° gennaio 2021, non solo di non perdere ulteriormente, ma di produrre utili sufficienti a riportare subito il patrimonio sopra i limiti di guardia previsti dal Codice, era una previsione sicuramente troppo ottimistica.
La nuova disposizione prevede quindi che il termine entro cui la perdita deve risultare inferiore al terzo del patrimonio è posticipato al quinto esercizio successivo e pertanto, all’atto dell’approvazione del bilancio di tale esercizio, si dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate e;
nelle ipotesi (più gravi) provvedere alla riduzione del capitale e al contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale.
In tutti i casi, le perdite “sospese” vanno distintamente indicate in nota integrativa, con indicazione della loro origine, e delle movimentazioni intervenute negli esercizi.
I quattro commi, non rappresentano una sostituzione “a regime” delle norme in vigore per adempiere in caso di perdite “sopra soglia” pertanto a decorrere dall’esercizio 2021 tornano in vigore la pregressa normativa.
La legge di bilancio 2021 concede 5 anni alle imprese per riportare il capitale sociale entro la soglia legale
Le perdite rilevate nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non richiederanno interventi immediati da parte dei soci, ma si potrà attendere l’approvazione del bilancio del quinto esercizio.
La finanziaria 2021 interviene sull’articolo 6 del decreto Liquidità 23/2020, estendendo il termine entro cui i soci delle società di capitali sono obbligati ad assumere le decisioni sulle eventuali perdite.
La sospensione temporanea degli obblighi di ricapitalizzazione, infatti, si presentava in termini troppo stringenti. Ipotizzare che le società in forte perdite nel 2020 fossero in grado, già dal 1° gennaio 2021, non solo di non perdere ulteriormente, ma di produrre utili sufficienti a riportare subito il patrimonio sopra i limiti di guardia previsti dal Codice, era una previsione sicuramente troppo ottimistica.
La nuova disposizione prevede quindi che il termine entro cui la perdita deve risultare inferiore al terzo del patrimonio è posticipato al quinto esercizio successivo e pertanto, all’atto dell’approvazione del bilancio di tale esercizio, si dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate e;
nelle ipotesi (più gravi) provvedere alla riduzione del capitale e al contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale.
In tutti i casi, le perdite “sospese” vanno distintamente indicate in nota integrativa, con indicazione della loro origine, e delle movimentazioni intervenute negli esercizi.
I quattro commi, non rappresentano una sostituzione “a regime” delle norme in vigore per adempiere in caso di perdite “sopra soglia” pertanto a decorrere dall’esercizio 2021 tornano in vigore la pregressa normativa.