Fattura elettronica: dal 1° gennaio 2021 nuove regole per il reverse charge

Categoria: Contabilità

Fattura elettronica: dal 1° gennaio 2021 nuove regole per il reverse charge

05.01.2021

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020 ha aggiornando le specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica.

Dal 1° gennaio 2021 diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche. Si tratta di nuovi schemi ed i nuovi controlli, per rendere più puntuali le codifiche “Tipo Documento” e “Natura”.

Le nuove specifiche tecniche da utilizzare per la fatturazione elettronica impattano concretamente nell’applicazione del reverse charge inserendo la possibilità di emissione di un documento elettronico legato all’integrazione della fattura.

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica permettono una serie di semplificazioni, di non poco conto, per quanto riguarda le procedure di integrazione della fattura legate all’applicazione del meccanismo del reverse charge.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni legate al comma 5 dell’art. 17 del DPR n. 633/72 che impongono al cessionario/committente di integrare il documento (fattura) emessa dal cedente/prestatore con l’indicazione dell’aliquota IVA e dell’imposta.

Tale procedura risulta essere propedeutica alla successiva annotazione del documento nei registri IVA delle fatture di acquisto.

 

Fattura elettronica per l’integrazione dell’iva nel reverse charge interno

Possiamo dire che rientrano nell’ambito del c.d. reverse charge interno, principalmente le seguenti operazioni:

  • Le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR n. 633/72);
  • Le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR n. 633/72);
  • Le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72);
  • Le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).

Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo all’inversione contabile, ha la possibilità di generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento

Per il reverse charge interno l’integrazione della fattura elettronica ricevuta con un nuovo documento elettronico può avvenire con la creazione di un file XML indicando il codice operazione TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno“. Nel documento devono essere indicati id dati del fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e di quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione “CessionarioCommittente”.

 

Fattura elettronica per l’integrazione dell’iva nel reverse charge esterno

Allo stesso modo, i nuovi codici consentono anche di emettere un documento in formato elettronico anche per quanto riguarda le fatture ricevute in relazione ad ipotesi di reverse charge “esterno”. Per questo tipo di operazioni le codifiche da utilizzare nel documento elettronico da inviare al SdI sono:

  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR n. 633/72.

In questo caso, possiamo affermare che effettuare questa procedura elettronica di reverse charge estero consente di ottenere l’esonero dalla presentazione della comunicazione esterometro.


Richiedi una consulenza


Compila questo modulo per richiedere informazioni generiche o un preventivo sui nostri servizi, oppure per fissare una call su un quesito specifico in una delle aree di consulenza di Azienda perfetta.

La completezza delle informazioni che ci fornirai ci aiuteranno ad erogare un servizio di informazione e di consulenza in linea con le tue aspettative.

Precisiamo che le nostre call normalmente sono sessioni di video conferenza oppure, su tua richiesta, possono svolgersi via telefono e mail.

Tutti i campi sono obbligatori.

© 2022 Profectus Srl - www.aziendaperfetta.it
|

Credits: Aulab Srl