
04.01.2022
Finalmente è stato chiarito ogni dubbio circa la cumulabilità degli incentivi finanziati dal PNRR.
Il problema era sorto a seguito di una circolare della Ragioneria dello Stato che disponeva “l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”. Vi erano state varie interpretazioni che avevano destato non pochi dubbi.
La nuova circolare però, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze, ha chiarito definitivamente che “doppio finanziamento” e “cumulabilità” sono due concetti distinti (il primo vietato, il secondo consentito)
Divieto di doppio finanziamento significa che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”
La cumulabilità invece si riferisce “alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote/parti di un progetto/investimento”.
La circolare offre anche un esempio pratico. “Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto”.
In conclusione è confermato che le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato.