04.03.2021
Tutti i soggetti che hanno programmato per l’anno 2021 investimenti pubblicitari possono presentare entro il 31 marzo la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per la pubblicità (“prenotazione”) al dipartimento per l’informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate.
La platea dei beneficiari comprende le imprese e i lavoratori autonomi (indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile), nonché gli enti non commerciali che effettuano investimenti nel 2021 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
A regime il credito d’imposta è concesso, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis del Dl 50/2017 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti UE relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento Ue agli aiuti de minimis. Per fruire del credito di imposta è necessario che il valore degli investimenti pubblicitari superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Tuttavia, in questo quadro normativo è intervenuta la legge 178/2020 che ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Dalla lettura pareva emergere che, per gli anni 2021 e 2022, il bonus fosse limitato agli investimenti pubblicitari effettuati sui soli giornali quotidiani e periodici ma le istruzioni precisano, viceversa, che accanto alla misura di natura straordinaria introdotta dalla legge di Bilancio 2021 per la stampa, resta applicabile la misura a regime in relazione alla pubblicità effettuata sulle tv e radio locali, anche digitali.
In sintesi per gli anni 2021 e 2022 il bonus è riconosciuto: nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni; nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo nell’anno precedente, in relazione agli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.