01.03.2021
Come ormai noto, il maggior credito per gli investimenti in beni materiali ed immateriali aventi i requisiti Industria 4.0 spetta solo se il bene viene interconnesso con il sistema aziendale, ed a partire dal periodo d’imposta in cui l’interconnessione stessa avviene.
Se tale disposizione, da un punto di vista temporale, non ha mai creato dubbi nella precedente versione che prevedeva una maggiorazione ai fini del calcolo degli ammortamenti, dubbi e incertezza ha prodotto con la trasformazione dell’agevolazione in credito di imposta e soprattutto con il sovrapporsi di due tipologie di credito che, a seconda della presenza del requisito dell’interconnessione, possono essere utilizzati.
Si proverà a dare un contributo per capire in che modo massimizzare il vantaggio fiscale.
L'analisi muove dalla lettura del comma 1059 dell’articolo 1 della legge 178/2020 il quale prevede che nel periodo di imposta in cui avviene la semplice entrata in funzione del bene è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante. A tal proposito, è infatti utile evidenziare che, qualora non vi sia la presenza di interconnessione l’impresa sarà comunque in presenza di un investimento in un bene “ordinario” e che potrà pertanto beneficiare di un credito d’imposta spettante a seconda del periodo in cui è stato acquistato.
A questo punto le imprese devono dunque monitorare tre diversi momenti temporali:
- data di effettuazione dell’investimento: determina se l’agevolazione spetta o meno e se spettante, in che misura va considerata;
- entrata in funzione del bene: determina il periodo in cui si può iniziare a fruire del credito d’imposta in beni strumentali;
- interconnessione: consente di beneficiare della misura piena del credito per i beni Industria 4.0.
Per fare un semplice esempio, consideriamo un bene materiale Industria 4.0 con un costo di un milione, che viene acquistato nel dicembre 2020, entra in funzione nel corso del 2021 e viene definitivamente interconnesso nel 2022. Il credito d’imposta spettante sarà di 100mila nel 2021 (anno di entrata in funzione) e di 400mila (ovvero la differenza tra il 50% e il 10% già concesso) nel 2022, anno di interconnessione.