07.02.2021
L'interconnessione del bene e la formalizzazione della perizia tecnica non sono sufficienti a mantenere il credito di imposta del 50% per beni strumentali 4.0 previsto dalla Legge di bilancio 2021. È infatti necessario che l'impresa operi effettivamente e costantemente in modalità 4.0. Ma vediamo cosa accade in caso di bene che per loro natura, oltre ad essere interconnessi possono essere anhe utilizzati manualmente.
Seppur vero che, in base alla legge 178/2020, il credito di imposta per beni 4.0 spetta, a partire dall'anno in cui avviene l'interconnessione, le imprese devono anche fare i conti con il mantenimento dell'investimento.
Tale mantenimento non si riduce esclusivamente alla conservazione dei macchinari all'interno dell'azienda e nemmeno al semplice funzionamento, ma è legato al fatto che l'impresa operi sempre in modalità 4.0.
Anche se all'interno della normativa non c'è un’esplicita previsione, le varie circolari emanate nel tempo facevano già riferimento a imprese che operano combinando macchine e uomini ed in particolare la circolare agenzia delle Entrate 4/E/2017 faceva presente che: “L'innovazione 4.0 non sta nell'introdurre un macchinario all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma nel sapere combinare diverse tecnologie e in tal modo integrare il sistema di fabbrica e le filiere produttive in modo da renderle un sistema integrato, connesso in cui macchine, persone sistemi informativi collaborano fra loro per realizzare prodotti più intelligenti, servizi più intelligenti e ambienti di lavoro più intelligenti”.
Ulteriori chiarimenti sono arrivati dall’Agenzia nel 2019 con la risposta all'interpello 956-1660/2018.
L’Agenzia confrontandosi con il ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che la mancata interconnessione del macchinario 4.0 non preclude la fruizione dell’iperammortamento (ora credito di imposta). Quest’ultimo, con nota acquisita con prot.RU n.70997 del 27 marzo 2019, ha dato il suo parere favorevole spiegando in primo luogo che la società può accedere al beneficio a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui è avvenuta l’interconnessione, anche se questa sia concretamente avvenuta nel corso del periodo d’imposta e non all’inizio dello stesso. Tutto ciò a condizione che la mancata interconnessione del macchinario 4.0 non precluda la fruizione dell’iperammortamento purché:
- Si tratti di situazione non preponderante rispetto al tempo complessivo di impiego del bene;
- dipenda da peculiari condizioni di utilizzo e non da un’inidoneità intrinseca del bene ad essere interconnesso;
- non derivi da una scelta dell’impresa nella acquisizione dei dati con altre modalità infine non dipenda da una carenza della architettura della rete dell’impresa, ma da situazioni esterne oggettive che impediscono il collegamento.
In presenza di queste situazioni, pertanto, anche in caso di mancata interconnessione l’impresa non perderà il beneficio acquisito.
Infine, con riferimento all’ulteriore circostanza data dall’utilizzo manuale del bene, l’agenzia ritiene che tale elemento non pregiudichi l’applicazione del beneficio qualora si tratti di una situazione sostanzialmente marginale.