14.01.2021
Sono stati approvati i codici tributo per compensare in F24 i crediti di imposta sugli investimenti. Sono sei i valori che possono essere inseriti nel modello F24, con la distinzione tra la legge 160/2019 e la legge 178/2020.
Tra i codici tributo della legge 160/2019 vi sono:
- 6932 (beni materiali non-Industria 4.0);
- 6933 (beni materiali Industria 4.0);
- 6934 (beni immateriali Industria 4.0).
Invece tra i codici tributo della legge 178/2020 rientrano invece:
- 6935 (beni materiali e immateriali non-Industria 4.0);
- 6936 (beni materiali Industria 4.0)
- 6937 (beni immateriali Industria 4.0)
Dovrà essere indicato:
- l’anno di entrata in funzione dei beni (per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli Industra 4.0);
- l’anno di avvenuta interconnessione (per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industra 4.0).
Già da lunedì 18, potranno essere compensati in cinque quote annuali, i crediti della legge 160 relativi ad investimenti effettuati nel 2020 a condizione che, entro il 31 dicembre dello stesso anno, i beni relativi a tali investimenti, siano entrati in funzione (beni non-Industria 4.0) o interconnessi (se si tratta di beni industra 4.0)
Con riferimento ai crediti della legge 178, dal 18 gennaio potranno essere compensati in tre quote annuali di pari importo, i crediti relativi ad investimenti che siano stati realizzati tra il 16 novembre e il 17 gennaio e i cui beni siano entrati in funzione o inteconnessi. La compensazione però può avvenire in un'unica soluzione per le imprese o i professionisti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che però abbiamo investito in beni non-Industria 4.0.
SOVRAPPOSIZIONE DI NORME
- INVESTIMENTI EFFETTUATI TRA IL 16 NOVEMBRE 2020 E IL 31 DICEMBRE 2020, I contribuenti potranno scegliere tra le agevolazioni previste dalla legge 160/2019 e la legge 178/2020;
- INVESTIMENTI TRA IL 01 GENNAIO 2021 E IL 30 GIUGNO 2021
Le norme si sovrappongono solo nel caso in cui risulti, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine e l’acconto del 20%. Quindi anche in tal caso i contribuenti potranno scegliere tra le due leggi;
- INVESTIMENTI EFFETTUATI TRA IL 01 GENNAIO 2022 E IL 30 GIUGNO 2022
In quest’ultimo caso gli acquisti effettuati nel primo semestre 2022 rientrano nel secondo blocco temporale però se sono stati “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, rientrano anche nel primo blocco temporale con percentuali più elevate.