02.01.2021
I commi da 1051 a 1063 della legge di Bilancio prorogano, con caratteristiche ancor più vantaggiose, gli incentivi per gli investimenti in beni strumentali, sia 4.0 che “ordinari”. Vediamo nel dettaglio le tempistiche e le caratteristiche degli investimenti
Il timing degli investimenti
La nuova versione del credito d’imposta per i beni strumentali tradizionali e per quelli legati alla digitalizzazione 4.0 parte, retroattivamente. La nuova disciplina sarà applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e sarà in vigore fino a tutto il 2022 con coda a giugno 2023 per la consegna di beni ordinati entro il 2022 pagando un acconto di almeno il 20%.
BENI AGEVOLABILI ED ENTITA’ DELLE AGEVOLAZIONI: LO SCHEMA DELLE OPPORTUNITA’ DA SFRUTTARE
- Investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 con coda al 30 giugno 2022.
Investimenti in beni strumentali “ordinari”
Si tratta degli investimenti in beni materiali “non-industria 4.0” ovvero senza le caratteristiche dell’allegato A alla legge 232/2016 e in beni immateriali “non-industria 4.0” ovvero senza le caratteristiche dell’allegato B alla legge 232/2016: spetta un credito d’imposta del 10% sul costo di acquisto calcolato su un massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali. Il credito è aumentato al 15% per strumenti tecnologici destinati al lavoro agile.
Investimenti in beni strumentali “industria 4.0”
Si tratta degli investimenti in beni materiali “industria 4.0”: il credito di imposta è del 50% sul costo di acquisto fino a 2,5 milioni di euro, del 30% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro.
Investimenti in software “industria 4.0”
gli investimenti in software «Industria 4.0» ovvero aventi le caratteristiche di cui all’allegato B alla legge 232/2016 effettuati nell’intero periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 se vi è “prenotazione” nel 2022): il credito di imposta è pari al 20% su un costo massimo di un milione di euro.
- Investimenti effettuati tra il 1°gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 con coda al 30 giugno 2023.
Investimenti in beni strumentali “ordinari”
Si tratta degli investimenti in beni materiali “non-industria 4.0” ovvero senza le caratteristiche dell’allegato A alla legge 232/2016 e in beni immateriali “non-industria 4.0” ovvero senza le caratteristiche dell’allegato B alla legge 232/2016: il credito di imposta scende al 6% con un tetto di 2 milioni di euro di costo per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali
Investimenti in beni strumentali “industria 4.0”
Si tratta degli investimenti in beni materiali “industria 4.0”: il credito di imposta scende al 40% sul primo scaglione di 2,5 milioni di euro, al 20% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e resta al 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro.
Investimenti in software “industria 4.0”
gli investimenti in software «Industria 4.0» ovvero aventi le caratteristiche di cui all’allegato B alla legge 232/2016 effettuati nell’intero periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 se vi è “prenotazione” nel 2022): il credito di imposta è pari al 20% su un costo massimo di un milione di euro.