02.01.2021
La legge di Bilancio 2021 all’articolo 1, commi 1122 e 1123, rinnovando la possibilità originariamente disciplinata dall’articolo 5 della legge 448/2001, concede anche per il 2021 l’opportunità per l’affrancamento del valore delle partecipazioni (non quotate) posseduti al 1° gennaio 2021 da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.
In sintesi, con il versamento di una imposta sostitutiva dell’11% sull’intero valore asseverato, permette di escludere dalla base imponibile dell’imposta sui redditi la plusvalenza implicita nel valore riportato da una perizia giurata di stima redatta da soggetti qualificati.
I termini
Per poter usufruire del beneficio previsto dalla Legge di Bilancio sia il versamento della prima (o unica rata) dell’imposta sostitutiva, sia l’asseverazione della perizia di stima devono avvenire perentoriamente entro la data del 30 giugno 2021.
Il vantaggio fiscale
Per valutare l’effettivo vantaggio fiscale, bisogna confrontare l’imposta sostitutiva dell’11% calcolata sul valore del patrimonio sociale risultante dalla perizia asseverata con l’imposizione ordinaria sulla plusvalenza derivate dalla cessione, che attualmente prevede un prelievo sostitutivo del 26% sulla plusvalenza stessa, sia per i soci qualificati che non.
In altri termini, è possibile affermare che sulla plusvalenza realizzata dalla cessione della partecipazione, sicuramente è apprezzabile un risparmio di imposta pari al 15%.